In caso di ritardato od omesso pagamento del tributo, il comune può inviare sollecito di pagamento, in caso di inadempimento, si applica sull’Avviso di Accertamento la sanzione del 30% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695, della L. 147/2013 e dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Al tributo e addizionali dovuti sono inoltre applicati gli interessi, calcolati al tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di tassazione.
Per l’omessa dichiarazione ai fini della TARI viene applicata una sanzione così come disciplinata dall’art. 1 comma 696 della legge n.147/2013.
Per l’ infedele dichiarazione ai fini della TARI viene applicata una sanzione così come disciplinata dall’art. 1 comma 697 della legge n.147/2013.
In caso di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, il contribuente, previa istanza motivata e documentata, può richiedere la dilazione del pagamento entro la scadenza del documento che intende rateizzare (art. 1, commi da 796 a 801 della Legge 160/2019).
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 45/E DEL 24 aprile 2014 (Codici Tributo)